Centrali rischi. Regole per le segnalazioni delle insolvenze
Centrali rischi. Regole per le segnalazioni delle insolvenze. Vediamo le norme che regolano la segnalazione di insolvenza
Occorre tener presente che quando chiediamo un finanziamento ad una banca o ad una società finanziaria, vengono interrogate le cosiddette banche dati (centrali rischi) al fine di valutare l'affidabilità e la solvibilità di chi richiede il finanziamento.
Pertanto, se il finanziamento viene approvato, i dati relativi alla vostra posizione debitoria (sia positivi che negativi) vengono comunicati periodicamente dall'istituto erogante alle centrali rischi.
Qualora si verifichino dei ritardi nei pagamenti, l'istituto finanziario che vi ha concesso il prestito segnalerà alle centrali rischi la vostra insolvenza.
Non tutti sanno che secondo il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” emanato dal Garante per la protezione dei dati personali (vedi testo completo del codice), l'interessato (ovvero il debitore) ha il diritto ad ottenere, prima che avvenga la segnalazione, un avviso da parte dell'istituto finanziario che lo avverta dell'imminente comunicazione alle centrali rischi del suo nominativo. In questo modo, il debitore ha il tempo e il modo per regolarizzare il ritardo evitando la segnalazione negativa e quindi la classificazione del suo nominativo come cattivo pagatore.
Inoltre, sempre secondo il sopraccitato Codice, i dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:
a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;
b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:
1. dopo sessanta giorni dall'aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;
2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile o in caso di mancato pagamento di una rata.
Risulta evidente, dalla lettura delle norme emanate dal Garante, che gli istituti finanziari devono seguire precise regole prima di segnalare dei dati alle centrali rischi, in particolar modo se si tratta di insolvenze. Se non lo fanno la segnalazione è illegittima.



