Direttiva credito al consumo 11 giugno 2010 - seconda parte
Decreto legislativo recante attuazione della 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo
Articolo 109
(Vigilanza consolidata)
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La Banca d’Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario e dalle società finanziarie come definite dall’articolo 59, comma 1, lett. b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del Capo II, Titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti di:
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intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
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intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
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società che controllano almeno un intermediario finanziario;
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d) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario ovvero soggetti indicati nella lettera c) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
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Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
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può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell’articolo 108, comma 1. L’articolo 108 si applica anche a livello consolidato. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
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può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) ed d) le informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all’intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata;
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può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
Articolo 110
(Rinvio)
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Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.
Articolo 111
(Microcredito)
1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall’organismo indicato all’articolo 113-bis, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
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siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
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siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
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siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
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L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
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forma di società di capitali;
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capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;
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requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
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oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;
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presentazione di un programma di attività.
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I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.
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In deroga all’art. 106, comma 1, le associazioni non lucrative possono concedere finanziamenti ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati a consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
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Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche prevedendo requisiti qualitativi, concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, nonché soglie oggettive, riferite al volume delle attività, all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti di importo stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3 e alle condizioni economiche applicate, per l’esercizio dell’attività.
Articolo 112
(Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti)
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I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
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Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
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Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziari. In deroga all’articolo 107, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.
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I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
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I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
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prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
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gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
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stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
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I confidi iscritti nell’albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.
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I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell’elenco di cui all’articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
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Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni al fine di derogare l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.
Articolo 112-bis
(Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi)
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È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ne definisce con proprio decreto la composizione e le modalità di funzionamento.
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L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell’uno per cento dell’ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 112, comma 2. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
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Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.
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Può essere disposta la cancellazione dall’elenco:
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qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
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qualora risultino gravi violazioni normative;
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per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
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per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
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Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può essere imposto agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.
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La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento della propria attività.
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La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.
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Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina:
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la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell’Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
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i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli organi di gestione dell’Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.
Articolo 113
(Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 111)
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E’ istituito un Organismo, avente personalità giuridica, di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 111, comma 1, e della relativa sezione separata. I componenti dell’organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
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L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco nonché della relativa sezione separata; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell’uno per cento dell’ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’ elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5.
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Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
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Può essere disposta la cancellazione dall’ elenco e dalla relativa sezione separata:
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qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
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qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
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per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
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per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
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La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
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La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.
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Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina:
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la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell’Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
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i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell’Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.
Articolo 113-bis
(Sospensione degli organi di amministrazione e controllo)
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Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d’Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
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Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
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La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113–ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l’azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d’Italia, convocano l’assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 76, commi 2 e 4.
Articolo 113-ter
(Revoca dell’autorizzazione)
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113–bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 107, comma 1, quando:
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risultino gravissime irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravissime violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell’intermediario;
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siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
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lo scioglimento sia richiesto su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
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Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l’intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
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La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l’intermediario finanziario comunica alla Banca d’Italia il programma di liquidazione della società. L’organo liquidatore trasmette alla Banca d’Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
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Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.
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Ove la Banca d’Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il successivo comma 6.
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Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Titolo IV, Capo I, Sezione III.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all’estero ammessi all’esercizio, in Italia, delle attività di cui all’articolo 106 comma 1. La Banca d’Italia comunica i provvedimenti adottati all’Autorità competente.
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Resta fermo quanto previsto dall’articolo 114-terdecies.
Articolo 114
(Norme finali)
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Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.
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Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.”.
ART. 8 -Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
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L’articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: “7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106”.
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L’articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: “Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro 2.065 ad euro 10.329”.
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All’articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, terzo comma, ultimo periodo, le parole “ai sensi dell’articolo 107” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell’articolo 108 del presente decreto o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111 ”.
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All’articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola “bancario” è eliminata dalla rubrica. Al comma 1 bis dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000”.
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All’articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole “presso una banca nonché i dipendenti di banche” sono sostituite dalle seguenti: “presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari”.
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All’articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 sono eliminate le parole “dell’articolo 108, commi 3 e 4 e dell’articolo 110 comma 4”. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis: “La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000”.
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Al comma 2 dell’articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 dopo le parole “dall’articolo 20 comma 2” sono aggiunte le seguenti: “anche in quanto richiamati dall’articolo 110”.
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Al comma 1 dell’articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “110 commi 1, 2 e 3” sono eliminate. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis L’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000”.
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Al comma 2 dell’articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole “nel comma 1” sono aggiunte le seguenti “e nel comma 1 bis”.
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L’articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
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L’articolo 155 è abrogato”.
ART. 9 -Ulteriori modifiche legislative
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L’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è modificato come segue: “6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo chiedono l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
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Dopo l’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente: “6-bis I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.”
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L’articolo 3, comma 3, delle legge 30 aprile 1999, n. 130, è abrogato.
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L’articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 426 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue: “Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”
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L’articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo19 giugno1997, n. 218, è modificato come segue: “Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.”
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L’articolo 48, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, è modificato come segue: “Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”
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L’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è modificato come segue: “Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione:
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conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415;
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le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All’istanza di iscrizione si applica l’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. La Banca d’Italia esercita i poteri indicati all’art. 108 al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.”
ART. 10 - Disposizioni transitorie
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 o nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare fino al 31 dicembre 2011; fino a tale data la Banca d'Italia continua a tenere l’elenco generale, l’elenco speciale e la sezione separata, nei quali non possono essere iscritti nuovi soggetti.
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I soggetti di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ivi indicato, presentano istanza di iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 ovvero nell‘elenco di cui all’articolo 111 , dopo aver apportato allo statuto le necessarie modifiche, ovvero nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. I soggetti di cui al comma 2, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ivi indicato, presentano istanza di iscrizione alla sezione speciale dell’ albo di cui all’articolo 106.
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Gli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni nonché quelli dell’articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, attestando di non esercitare professionalmente nei confronti del pubblico attività riservate ai sensi di legge.
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Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, presentano istanza di iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 corredandola della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
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Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di iscrizione ai sensi dei commi 3 e 4 cessano l’attività svolta e deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale.
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Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 106, comma 3, del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29.
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A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÁ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÁ
FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
ART. 11 -Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia
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Dopo il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
“Titolo VI-bis AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
Articolo 128-quater
(Agenti in attività finanziaria)
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È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
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L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-octies.
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Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto ai comma 1 e 3, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quater2.
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Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. All'agente è tuttavia consentito di assumere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente.
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Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale .
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Gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze. I requisiti tengono conto del carattere limitato dell’attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.
Articolo 128-quater2
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria)
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L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
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per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
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per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica;
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requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono -partecipazione di rilievo nella società;
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stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;
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per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti la previsione, nell'oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128 quater, comma 3 e il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
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La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.
Articolo 128-quinquies
(Mediatori creditizi)
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È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
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L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-octies.
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Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
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Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
Articolo 128-quinquies 2
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi)
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L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
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forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
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sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
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oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 3 e rispetto dei requisiti di organizzazione;
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possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
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possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità;
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stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
Articolo 128-quinquies 3
(Incompatibilità)
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È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
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I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti; se operano per conto di agenti in attività finanziaria si applica l’articolo 128-quater, comma 4.
Articolo 128-sexies
(Dipendenti e collaboratori)
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Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quater2, lettera c), e all’articolo 128-quinquies 2, lettere d) ed e), e curino l’aggiornamento professionale.
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Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater.
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I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-octies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
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Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
Articolo 128-septies
(Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia)
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1 Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
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La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.
Articolo 128-octies
(Organismo)
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È istituito un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
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I componenti dell’Organismo sono nominati su proposta della Banca d’Italia, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e all’articolo 128-quinquies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-nonies, l’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
Articolo 128-novies
(Disposizioni procedurali)
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Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, si applicano nei confronti degli iscritti:
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il richiamo scritto;
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la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
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la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies.
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Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
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E’ disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128quinquies nel caso previsto dall’articolo 128-septies, comma 4, e nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno;
c) cessazione dell’attività.
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L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
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Fermo restando l’articolo 128-septies, comma 4, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.
Articolo 128-decies
(Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo)
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La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
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Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organismo, convocare i componenti dell’Organismo.
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La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell’Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze.
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L’Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.
Articolo 128-undecies
(Sanzioni)
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Per la violazione delle disposizioni del Titolo VI e della relativa disciplina di attuazione, la Banca d’Italia applica nei confronti dell’agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia le sanzioni amministrative previste dall’articolo 144, commi 3, 3-bis e 4 ultimo periodo. Si applica l’articolo 145.
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Per la violazione dell’articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-septies, la Banca d’Italia applica all’agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.
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Se le violazioni indicate ai commi 1 e 2 sono gravi o ripetute, la Banca d’Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall’elenco.
Articolo 128-undecies2
(Recupero dei crediti)
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Per l’attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi le banche e gli intermediari finanziari si avvalgono esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2.
Articolo 128-duodecies
(Disposizioni di attuazione)
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Con successivo decreto legislativo sono dettate disposizioni attuative del presente titolo.
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La polizza di assicurazione di cui all’articolo 128-quater2, comma 1, lettera d), e di cui all’articolo 128-quinquies2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è disciplinata dall’articolo 16, commi da 1 a 3, del presente decreto.
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I requisiti di professionalità di cui all’articolo 128-quater2, comma 1, lettera c) e dell’articolo 128-quinquies2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinati all’articolo 14 del presente decreto.
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I requisiti di onorabilità di cui all’articolo 128-quater2, comma 1, lettera c), all’articolo 128quater3, comma 1, lettera a) e all’articolo 128-quinquies2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinati all’articolo 15 del presente decreto.
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I requisiti patrimoniali di cui all’articolo 128-quater2, comma 1, lettera e), e di cui all’articolo 128-quinquies2, comma 1, lettera a), sono disciplinati all’articolo 16, comma 4, del presente decreto.
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L’Organismo di cui all’articolo 128-octies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è disciplinato dal Titolo IV, Capo III, del presente decreto.
Capo II Ulteriori disposizioni di attuazione
Art. 12 -Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
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Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, ai sensi degli articoli 128-quater e 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
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la promozione e il collocamento, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte revolving;
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la promozione ed il collocamento, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
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Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.
ART. 13-Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
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Ai mediatori creditizi di cui all’articolo 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.
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In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività' di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
ART. 14 -Requisiti di Professionalità
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Per l’iscrizione delle persone fisiche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all’articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è richiesto:
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il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
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la frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;
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il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertato tramite il superamento della prova valutativa, indetta dall’Organismo di cui all’articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.
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Per l’iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono richiesti i seguenti requisiti:
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i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
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attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
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attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
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attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
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funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
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Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a).
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L’amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
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Per l’iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.
ART. 15 – Requisiti di Onorabilità
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Non possono essere iscritti agli elenchi, di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che:
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si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
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sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
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sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
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a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
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alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
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alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
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alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
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Non possono essere iscritti agli elenchi coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
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Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
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Per l’iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 quinquies comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
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Ai fini dell’iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.
ART. 16 -Requisiti patrimoniali
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L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l’attività svolta, con un massimale almeno pari a 1.120.200,00 euro per ciascun sinistro e almeno pari a 1.680.300,00 euro all’anno globalmente per tutti i sinistri.
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L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l’attività svolta, i cui massimali, commisurati ai volumi di attività, sono stabiliti dall’Organismo.
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Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
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Ai sensi dell’articolo 128-quinquies2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile. I massimali, di cui al comma 1 e al comma 2, e l’ammontare del capitale minimo, di cui al comma 3, possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
ART. 17 -Incompatibilità
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
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I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, comma 2.
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Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
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Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un’influenza notevole.
Articolo 17-bis-Altre previsioni
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L’iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-quinquies, comma 2 è subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata. Capo III
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Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
ART. 18 - Composizione dell’Organismo
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L’Organismo previsto dall’articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è composto, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.
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I componenti dell’Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.
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L’Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri:
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previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l’efficace svolgimento dei compiti;
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previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
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adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
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adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell’ articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
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adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
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adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni dalla stessa richieste.
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Lo statuto e i regolamenti interni dell’Organismo sono trasmessi al Ministro dell’Economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d’Italia, e pubblicazione.
ART. 19 - Contenuto dell’autonomia finanziaria dell’Organismo
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Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
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La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all’Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.
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Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
ART. 20 -Funzioni dell’Organismo
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l’Organismo svolge le seguenti funzioni:
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disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
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istituisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e l’elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
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verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
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verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all’attività svolta dagli iscritti;
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verifica l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
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verifica l’effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell’iscrizione negli elenchi;
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secondo quanto previsto dall’articolo 22, indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l’adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l’aggiornamento professionale degli iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
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stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.
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Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), ed f), l’Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.
ART. 21 -Gestione degli elenchi
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Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
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Nell’attività di gestione degli elenchi l’Organismo:
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procede, previa verifica dei requisiti, all’iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;
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verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
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rigetta l’istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all’articolo 128-novies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all’interessato;
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rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;
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aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dalla Banca d’Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza nell’attività di gestione degli elenchi, l’Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza.
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L’Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.
ART. 22 - Iscrizione negli elenchi
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La domanda di iscrizione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.
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L’Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l’iscrizione nell’elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
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Nell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:
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per le persone fisiche:
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cognome e nome;
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luogo e data di nascita;
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codice fiscale;
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data di iscrizione nell’elenco;
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domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
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eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività;
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per le persone giuridiche:
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denominazione sociale;
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data di costituzione;
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sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
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data di iscrizione nell’elenco;
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eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale.
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Nell’elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
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denominazione sociale;
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data di costituzione;
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sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
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data di iscrizione nell’elenco;
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eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale;
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i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività ai sensi dell’articolo 128-quinquies2, comma 2.
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Alla data dell’iscrizione negli elenchi sono comunicati all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all’articolo 128-quater2, comma 1, lettera d), e all’articolo 128-quinquies2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.
ART. 23 -Prova valutativa e aggiornamento professionale
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L’Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l’iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
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La prova deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività.
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L’Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento della prova, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa alla stessa.
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Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria sono tenuti all’aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al successivo comma 5.
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L’Organismo stabilisce gli standards dei corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria.
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L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione.
Capo IV
Ulteriori integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
ART. 24 -Ulteriori integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Nel Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 140, è inserito il seguente Capo:
“CAPO IV-bis Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Articolo 140-bis
(Esercizio abusivo dell’attività)
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Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
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Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.”
TITOLO V
Disposizioni Finali
ART. 25 -Disciplina transitoria
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I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’albo dei mediatori creditizi previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 128-quater2 e 128-quinquies2.
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I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa di cui all’articolo 128-quater2, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-quinquies2, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata.
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Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell’Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell’albo dei mediatori creditizi e nell’elenco degli agenti in attività finanziaria. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori nonché le relative disposizioni di attuazione.
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Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e costituito l’Organismo, la Banca d’Italia cessa la tenuta dell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell’albo dei mediatori creditizi previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
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Il termine previsto dall’art. 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
ART. 26 – Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
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All’articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed inserita la seguente: “m-bis) ‘le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del decreto legislativo m24 febbraio 19998, n. 58;”.
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All’articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole “di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966” sono aggiunte le seguenti:” ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo m24 febbraio 19998, n. 58
ART. 27 – Abrogazioni e norme finali
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A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:
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l’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e il decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485;
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l’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287, ad eccezione del comma 9;
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l’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;
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l’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
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Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all’albo dei mediatori previsto dall’articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all’elenco degli agenti previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Il presente decreto non pregiudica l’applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
ART. 28 -Disposizioni attuative
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Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l’altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128 quater2, comma 1 lett. e) e 128 quinquies2 comma 1 lett. c).
ART. 29 -Invarianza finanziaria
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Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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