Trasparenza: nuove regole nel credito al consumo.
Principali novità e obiettivi delle disposizioni comunitarie in tema di trasparenza.
Le nuove norme europee in tema di credito al consumo hanno l’obiettivo della massima armonizzazione degli ordinamenti nazionali. In precedenza, invece, il legislatore comunitario aveva dettano norme contenenti regole standard alle quali gli Stati membri dovevano adeguarsi: erano previsti degli standard minimi, ma rimaneva facoltà di ciascuno Stato adottare o meno disposizioni più incisive.
Molte le novità introdotte:
1. La modifica della disciplina unilaterale delle condizioni (jus variandi) nei contratti di durata;
2. L’obbligo per i mediatori creditizi di sostenere un esame per accedere all'elenco;
3. Maggiore trasparenza nei finanziamenti diretti all'acquisto di beni di consumo.
In quest’ultimo caso gli intermediari bancari e finanziari sono stati quindi richiamati a una condotta responsabile nei confronti dei consumatori, caratterizzata dalla massima trasparenza e correttezza. Per questo motivo la Banca d’Italia ha focalizzato la propria attenzione sulla necessità di assicurare la comprensibilità da parte dei consumatori delle caratteristiche contrattuali del prodotto offerto e sulle verifiche riguardo alla professionalità, trasparenza e correttezza degli operatori utilizzati nella catena distributiva.
Sempre in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali vengono introdotte importanti novità:
1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito devono indicare in forma chiara e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo il tasso d’interesse e le spese comprese nel costo totale del credito; deve essere indicato l’ammontare complessivo del credito il TAEG/ISC ( cioè il costo globale del finanziamento espresso in forma percentuale); l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate; la durata del contratto e l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.
2. Inoltre, il finanziatore o l’intermediario hanno l’obbligo di fornire al consumatore, prima che sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, al fine di permettere al consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Queste informazioni dovranno essere fornite senza costi aggiuntivi.
In sostanza il legislatore comunitario vuole semplificare la documentazione a disposizione della clientela e favorire la comparabilità e trasparenza delle informazioni, richiedendo agli istituti di credito schemi standard di facile lettura e comprensione



